Art. 7.
(Ruolo del Ministero della salute).

      1. Presso il Ministero della salute è istituito, nei limiti delle dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha il compito di:

          a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di controllare l'attuazione e la conformità alle disposizioni della presente legge;

          b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali, allo stato delle strutture e al grado di attuazione della presente legge;

          c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri Paesi, in particolare nei Paesi membri dell'Unione europea;

          d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e organizzativo, di intesa con il Ministero dell'università e della ricerca.

 

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      2. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione centrale di psichiatria, di seguito denominata «Commissione», organo di consulenza scientifica e organizzativa formato da:

          a) un rappresentante per ogni commissione regionale di psichiatria istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

          b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma 1;

          c) due professori di università specializzati in psichiatria;

          d) due responsabili di unità operative di psichiatria;

          e) due rappresentanti delle associazioni dei familiari dei malati di mente a carattere almeno regionale.

      3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di psichiatria di cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche sull'attuazione della presente legge, sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori e su eventuali proposte da sottoporre al Ministero della salute. I suoi membri durano in carica cinque anni.